Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 10 aprile
1953 15 giugno 1953, n. 67
sul ricorso del Commissario dello Stato contro
la legge approvata dallAssemblea regionale il 25 febbraio 1953, concernente
:«Contributo della Regione al fondo previsto dallart. 1 della legge dello
Stato 2 luglio 1952, n. 703 .
Presidente: PERASSI; BRACCI: Relatore; P.M. EULA. Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) Regione Siciliana (Avv. ORLANDO CASCIO).
(omissis)
Con la legge nazionale 2 luglio 1952, n. 703 , in materia di finanza locale stato fra laltro disposto:« Che, a decorrere dal 1 gennaio 1952, attribuita ai comuni che eccedono il primo limite delle sovraimposte fondiarie una quota pari al 7-50% del provento complessivo della imposta generale sullentrata riscossa nellesercizio finanziario precedente; e tale ammontare deve essere ripartito tra i detti comuni proporzionalmente alla popolazione residente in base ai dati del censimento ufficiale demografico (art. 1).
Che abrogato lart. 2 del D.L. 26 marzo 1948, n. 261, ed prevista unintegrazione, a carico del bilancio dello Stato, a favore di quei comuni che ne abbiano un danno non compensato dalla quota dell I.G.E. loro assegnata (art. 2).
Che attribuito l1 per cento del provento complessivo dell I.G.E. ai comuni montani e a quelli delle piccole isole (art.3).
Che attribuito il 2,50 per cento dellimposta medesima alle provincie (art.4).
Il 25 febbraio 1953 l'Assemblea regionale siciliana ha approvato un disegno di legge, con il quale si stabilito (art. I):
« In applicazione del
principio di solidariet tra i comuni e le provincie dell'intero territorio
nazionale sancito dagli artt. 1, 2, 3 e
4 della legge statale 2 luglio 1952, n.
«Il contributo determinato nella somma corrispondente all' 11 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata di spettanza della Regione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, e riscosso nell'esercizio finanziario precedente, accreditato allo Stato .
«Detto contributo ripartito per conto dello Stato, fra le amministrazioni comunali e provinciali della Regione Siciliana proporzionalmente alla popolazione residente in base ai dati del censimento ufficiale, a titolo di acconto sulle quote alle amministrazioni comunali e provinciali spettanti a norma degli artt. 1, 2. 3 e 4 della legge statale 2 luglio 1952, n. 703 .
«La liquidazione definitiva viene affermata con
i criteri e le modalit di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1952,
pubblicato nella « Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 187, stesso anno,
salvo gli « eventuali conguagli tra lo Stato e
Contro questa legge regionale ha prodotto ricorso all'Alta Corte il Commissario dello Stato, deducendone l'illegittimit costituzionale, in quanto esorbiterebbe dalla potest legislativa della Regione l'emanazione di norme, che non importano un adattamento della legge nazionale al territorio della Regione, ma che vorrebbero essere interpretative della legge statale e vincolative per lo Stato dell'applicazione della legge medesima.
Resiste al ricorso
DIRITTO
La legge regionale impugnata - partendo dal presupposto che la legge nazionale 2 luglio 1952, n. 703, abbia, «in applicazione del principio di solidariet tra i comuni e le provincie dell'intero territorio nazionale , concesso - la quota dell11 per cento dell' I.G.E. a favore di tutti i comuni e le provincie, compresi quelli della Sicilia - ha autorizzato l'accreditamento, allo Stato della quota del provento di tale imposta di spettanza della Regione, ed ha stabilito che tale quota sia intanto ripartita « per conto dello Stato fra i comuni e le provincie della Sicilia, proporzionalmente alla popolazione, « a titolo di acconto sulle quote spettanti a norma della legge nazionale.
Con ci la legge regionale ha effettivamente interpretato la legge nazionale nel senso che le quote dell'I.G.E. debbono essere ripartite fra tutti i comuni e le provincie del territorio della Repubblica, sulla base della popolazione di ciascun comune e provincia; e a tal fine ha disposto per quanto riguarda l 11 per cento dell'I.G.E. da essa riscosso, accreditandolo allo Stato, e ripartendolo in via di acconto, e per conto dello Stato, fra i comuni e le provincie della Sicilia.
ovvio che questa interpretazione non possa essere considerata come interpretazione autentica della legge nazionale, perch la potest d'interpretare autenticamente una legge spetta allo stesso organo legislativo che ha emanato la legge da interpretare. Ma ci non basta per concludere che la legge della Regione sia incostituzionale.
Ogni legge regionale che intenda applicare e adattare al territorio della Regione, giusta gli artt. 17 e 36 dello Statuto, le norme di una legge nazionale, deve necessariamente e preliminarmente interpretare queste norme. In tal caso, la legge della Regione pu dirsi incostituzionale se l' applicazione e 1' adattamento siano in contrasto con i principi fissati dalla legge nazionale, e non per il solo fatto che vi sia stata un'interpretazione della legge nazionale.
Ne deriva altres che, per decidere sulla costituzionalit o meno della
legge regionale impugnata, questa Alta Corte debba a sua volta esaminare se il
principio della ripartizione su base nazionale della quota 11 per cento
dell'I.G.E. sia conforme alla legge n. 703 della Repubblica. N ci in
contraddizione con quanto rilevato nella precedente decisione
del 3 gennaio 1953 sul ricorso della Regione avverso la legge n. 703 - che l'Alta Corte non possa compiere
un'interpretazione preventiva della legge statale con efficacia obbligatoria
per tutti - perch oggi invece si tratta di interpretare la legge statale ai
fini della decisione sulla costituzionalit o meno della legge regionale:
decisione che di competenza dell'Alta Corte.
Procedendo, a tale scopo, nell'esame della
legge n. 703, occorre ricordare anzitutto due principi affermati ripetutamente
dall'Alta Corte.
Che le leggi dello Stato entrano in vigore
e sono applicabili in tutto il territorio dello Stato, ccmpresa
Che, per la materia tributaria, lo Stato
nell'emanare sue leggi riguardanti l'imposizione, la riscossione e 1'eventuale
destinazione vincolata a determinati scopi da raggiungere col gettito dei
tributi, legifera anche per il territorio siciliano, se non questo
esplicitamente escluso dalla legge medesima; restando alla Regione la facolt
di ricorrere all'Alta Corte nel caso di violazione dello Statuto e la potest
di emanare una propria legge entro i limiti indicati dalla cennata giurisprudenza,
fra i quali la osservanza dei princip generali cui s'informa la
legislazione statale (decisioni
13 agosto 1948, citata, 28 marzo
- 18 aprile 1952, etc.).
Pertanto, la legge nazionale n. 703, che
contiene norme di portata generale, senza preclusioni territoriali, entrata
in vigore ed applicabile in tutto il territorio della Repubblica, compresa
Una esclusione dei comuni e delle
provincie della Sicilia dall'applicazione della citata norma non si pu
neppure desumere dall'ordinamento di questi comuni e provincie in base allo
Statuto (artt. 15 e 16, non solo perch 1'ordinamento ivi previsto non ha avuto
finora integrale ed organica applicazione, ma anche perch esso, se pu giustificare
talora una disuguaglianza delle discipline legislative, non vale per s solo ad
escludere un intervento dello Stato a favore dei comuni e delle provincie della
Sicilia in applicazione dell'altro principio, pur dettato dalla Costituzione,
dell'unit nazionale (art. 5 della Carta costituzionale e art. 1 dello Statuto
per
E poich la legge n. 703, non solo non
eccettua i comuni e le provincie della Sicilia dall'applicazione delle sue
norme (come invece stato stabilito, ad esempio, con la legge 7 dicembre 1951,
n. 1513, per quanto riguardava i contributi in capitali per l'anno
P. Q. M.
L'Alta Corte rigetta il ricorso del
Commissario dello Stato awerso la legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 25 febbraio 1953 concernente « Contributo della Regione al fondo
previsto dal1'art. 1 della legge dello Stato 2 luglio 1952, n. 703 .